FABBRICA ITALIANA d'ARTE ®
Dichiarazione di Intenti
Art. 1
La Fabbrica Italiana d'Arte, riconosce valore universale all'uguaglianza culturale, e chiede al
mondo dell'arte italiano indistintamente di adoperarsi per la propria riconoscibilita' nelle reti
telematiche globali.
Art.2
La Fabbrica Italiana d'Arte si relaziona e limita consapevolmente il proprio agire, all'arte
italiana ovunque nel mondo. Senza fini di lucro.
Costituzione e scopi del Registro della Fabbrica Italiana d'Arte
Art. 3
E' costituito, con sede in Carpi in Via A. Mantegna n.2, un progetto d'arte che assume l'evidenza
di un Registro telematico e il nome di Fabbrica Italiana d'Arte.
Art. 4
Il Registro della Fabbrica Italiana d'Arte accoglie tutti coloro i quali intendano attraverso
le reti telematiche: a) contribuire allo sviluppo della cultura di tutti gli uomini attraverso il
riconoscimento e il rispetto paritetico della identita' culturale quale valore universale;
indipendentemente dalla citta', regione, nazione, popolo, razza o religione che l'ha generata.
b) diffondere un comportamento solidale nel mondo dell'arte italiana attraverso la pratica della
difesa e della valorizzazione di ogni singola differenza sia essa etnica, culturale o civile
e senza preclusione per alcuna forma o espressione artistica.
c) suggerire a imprese industriali, istituzioni culturali, fondazioni, musei locali, regionali,
nazionali o internazionali di collaborare a promuovere e ad ampliare ovunque la riconoscibilita'
per l'arte italiana nella sua interezza.
d) promuovere azioni dirette a reperire spazi, risorse o a fornire aiuto a tutti i progetti d'arte
volti al soddisfacimento di esigenze e bisogni legati alla cultura italiana.
e) comunicare con l'arte italiana in modo diretto e libero da pregiudizi, indipendentemente
dalla preparazione accademica, dal sesso, nazionalita', religione o razza.
Art. 5
Il numero degli aderenti al Registro della Fabbrica Italiana d'Arte e' virtualmente illimitato
e possono aderire tutti i cittadini del mondo di ambo i sessi che abbiano raggiunto la maggiore
eta', secondo le leggi espresse nei paesi che hanno dato loro la cittadinanza o per gli
apolidi a quelle della Repubblica Italiana. Art. 6
Per essere ammessi al Registro della Fabbrica Italiana d'Arte e' necessario: leggere integralmente
la presente dichiarazione, ovunque esso sia stato reperita e compilare la scheda di adesione
al progetto Fabbrica Italiana d'Arte e offrire la propria collaborazione alla creazione e
all'aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro.
Questo, nei fatti, consentira' la creazione di un efficente Registro e il libero utilizzo del
nome Fabbrica Italiana d'Arte.
Art. 7
Tutti gli appartenenti al Registro della Fabbrica Italiana d'Arte hanno la facolta' di utilizzo
illimitato del marchio d'impresa registrato, nella forma a loro piu' gradita e con il seguente
unico vincolo:
IL MARCHIO DI IMPRESA DEVE ESSERE SEMPRE OBBLIGATORIAMENTE ABBINATO
AL PROPRIO NOME E COGNOME O UNICA ALTERNATIVA AL NOME DELLA PROPRIA IMPRESA REGISTRATA.
L'appartenenza al Registro e il libero utilizzo del marchio sono prorogati sino a che non giunga una
rinuncia scritta.
Patrimonio sociale della Fabbrica Italiana d'Arte
Art. 8
Non esiste per Fabbrica Italiana d'Arte e per il Registro alcuna forma patrimoniale in qualsivoglia
forma o di qualunque natura. L'unico patrimonio della F.I.A. e' il proprio nome, regolarmente
registrato e affidato alla responsabilita' dal garante, Sergio Capone.
Qualsiasi opera d'ingegno che rechi il marchio d'impresa e' da considerarsi sempre, prodotto
intellettuale di esclusiva proprieta' di coloro che liberamente aderiscono al progetto
Fabbrica Italiana d'Arte.
Bilancio della Fabbrica Italiana d'Arte
Art. 9
Non esiste alcun bilancio di esercizio per la Fabbrica Italiana d'Arte e per il Registro.
Qualsiasi iniziativa economica o finanziaria promossa da appartenenti al Registro in cui appaia
il nome Fabbrica Italiana d'Arte e' esclusivamente da riferirsi alla persona fisica o giuridica
che la promuove.
La Fabbrica Italiana d'Arte e' e sara' sempre estranea a qualsiasi iniziativa economica.
Art. 10
E' vietato al garante e agli iscritti l'utilizzo del Registro della Fabbrica Italiana d'Arte a fini
economici o finanziari. Qualsiasi richiesta economica presentata o proposta da iscritti al Registro
a nome o per conto della Fabbrica Italiana d'Arte, e' sempre da ritenersi illegittima e civilmente
perseguibile presso il tribunale di Modena (Italia).
Art. 11
Lo scioglimento del Registro Fabbrica Italiana d'Arte, avverra' allo scadere della protezione del
marchio d'impresa, il 18 Maggio 2005.
® Fabbrica Italiana d'Arte 1995.2005